Come Rinnovare la Patente di Guida

 

Come Rinnovare la Patente di Guida

 

Per rinnovare la Patente di Guida è indispensabile sottoporsi innanzitutto a visita medica a pagamento che individui la propria perdurante idoneità fisico-psichica alla guida, con particolare riferimento alle proprie capacità visive, ma ovviamente non solo.

La visita medica di rinnovo della patente di guida può venir eseguita presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, cioè presso un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario (ASL), un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, un medico militare in servizio permanente effettivo, un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al momento della visita è necessario avere con sè l’attestazione del versamento di €9,00 sul c/c 9001, il cui bollettino prestampato è in costante distribuzione negli uffici postali e presso gli uffici della motorizzazione) ed una marca da bollo di € 14,62.

Nel caso la visita vada a buon fine, il medico rilascerà il relativo certificato di idoneità, riportante la marca da bollo, e invierà comunicazione in merito al ministero dei Trasporti. Quest’ultimo spedirà poi all’indirizzo dell’interessato un tagliando adesivo, attestante la validità della patente di guida, che andrà riportato sulla stessa.

In attesa che giunga il tagliando dal ministero dei Trasporti (numero verde 800-232323 per eventuali informazioni sull’andamento della pratica), occorre portare sempre con sè alla guida il certificato medico di idoneità.

La via della visita medica tramite ASL è probabilmente quella più economica percorribile. Ad ogni modo, è possibile recarsi in alternativa anche presso altre strutture, quali una scuola guida o l’ACI, che mettono direttamente a disposizione un medico e si occupano della pratica di rinnovo della patente.

Occorre precisare che, sempre in base all’articolo 119 del codice stradale, in alcuni casi (es.: mutilati, …) l’esame medico di idoneità alla guida va invece obbligatoriamente eseguito e rilasciato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia.



Articolo 119 del Codice della Strada

Art. 119 – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis.L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (1).

3. L’accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. (2).

4. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale (1).

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell’idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull’indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (3)

7.Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia; (4)

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

(1) Aggiunte introdotte dall’art. 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472
(2) Così modificato dall’art. 15, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575
(3)
Così modificato dal decreto-legge 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003, con effetto dal 1° settembre 2003
(4) Così modificato dall’art. 6, legge 30 marzo 2001 n. 125


 

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

Come Rinnovare la Patente di Guidaultima modifica: 2010-02-10T12:23:53+01:00da webint
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