Come si perdono 10 punti sulla patente di guida in un colpo solo
La patente a punti è il meccanismo, vigente in Italia dall’1 luglio 2003, attraverso il quale ad ogni conducente di un veicolo è attribuito un punteggio iniziale di 20 punti che viene decurtato in caso di infrazioni al codice della strada.
All’eventuale esaurimento dei punti disponibili, per conservare la patente è necessario superare nuovamente l’esame di teoria e l’esame di guida.
Il numero di punti detratti varia in funzione della gravità dell’infrazione.
Il massimo di decurtazione per una singola infrazione prevede la perdita di 10 punti e si ha nei seguenti casi:
Superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h. | art. 142, comma 9° bis |
Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate | art. 143, comma 12° |
Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc.. | art.148, comma 16° terzo periodo |
Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni | art. 168, comma 8° |
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli | art. 168, comma 9° |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | art. 174, comma 6° |
Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano | art. 176, comma 19° |
Effettuare retromarcia in autostrada | art. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b) |
Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d’immissione ed uscita fuori dai casi previsti | art. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c) e d) |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | art. 178, comma 6° |
Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità | art. 179, commi 2° e 2° bis |
Guidare in stato di ebbrezza | art. 186, comma 2° e 7° |
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti | art. 187, comma 7° e 8° |
Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento | art. 189, comma 5° secondo periodo |
Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento | art. 189, comma 6° |
Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato | art. 192 comma 7° |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti di decurtazione per ogni singola violazione vengono raddoppiati nel caso le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Fonte: Polizia di Stato